Possibili canali differenti per ottenere l’indennità per lavoro domestico
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 26/05/2020 n.2184, ha fornito le istruzioni operative per fruire dell’indennità per lavoro domestico pari a 500 euro prevista dal DL 34/2020, ricordando che per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà possedere una delle credenziali previste, tra le quali essere in possesso del PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS.
Inoltre è consentito l’accesso al servizio con: SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) oppure Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:
- richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali: sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN” oppure Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
- richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd spid.gov.it).
La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale “MyINPS” del portale istituzionale.
L’INPS ricorda anche che l’indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.
Il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con il datore di lavoro; di non aver fruito di alcuna delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; di non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020; di non essere titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222); di non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Infine, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte per il pagamento della indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato. Può essere scelto anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. In tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale. L’IBAN comunicato deve essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.
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