L’INPS, con la circolare 28/12/2018 n. 123, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens, precisando che le stesse potranno essere effettuate oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2018” (scadenza di pagamento 16.1.2019), anche con quella di competenza di “gennaio 2019” (scadenza di pagamento 16.2.2019), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il versamento di quote di TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS ricorda che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2019” (scadenza di pagamento 16 marzo 2019), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2019.

L’INPS ha fornito chiarimenti su: elementi variabili della retribuzione; massimale contributivo e pensionabile; contributo aggiuntivo IVS 1%; conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse; “fringe benefits” esenti non superiori al limite di 258,23 euro nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3, del TUIR); auto aziendali ad uso promiscuo; prestiti ai dipendenti; conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria; rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria e sulla gestione delle operazioni societarie.

In merito agli elementi variabili della retribuzione, la circolare ricorda che ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli stessi si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2018), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2019.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2019 e della dichiarazione 770/2019, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive nel computo dell’imponibile dell’anno 2018.

Si ribadisce anche che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% di cui all’articolo 22 della legge n. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

Relativamente all’applicazione dell'articolo 51, comma 3, del TUIR secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a 258,23 euro e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito, l’INPS ha ricordato che se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tenere conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di 258,23 euro, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Infine in merito alle aziende tenute agli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria (operanti solo se alla fine dell’anno solare la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti, l’INPS ricorda che quelle che si sono costituite durante l’anno in corso, che al 31.12.2018 hanno raggiunto il predetto limite, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2019 , ossia il 31 marzo 2019.