Il Ministero del lavoro, con la nota prot. N. 1046 del 21/09/2011, rispondendo all’interpello 37/2011, ha precisato che è possibile utilizzare lavoratori somministrati nell’ambito di un legittimo contratto di appalto anche se questo è endoaziendale, intendendosi per tale quello svolto all’interno dell’impresa committente la quale affida ad un’impresa esterna (appaltatrice) lo svolgimento di determinate attività inerenti al proprio complessivo ciclo produttivo.
Secondo il Ministero del lavoro, affinchè la somministrazione a tempo determinato sia compatibile nell’ambito degli appalti endoaziendali stipulati dall’impresa utilizzatrice, è necessario che risulti che quest’ultima eserciti effettivamente il potere direttivo sui lavoratori e che assuma su di se il rischio dell’esecuzione dell’appalto medesimo.
Queste condizioni, secondo il Ministero del lavoro, in astratto dovrebbero ritenersi soddisfatte dato che con il contratto di somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore, il che implica la sussistenza di un potere direttivo dell’impresa utilizzatrice, funzionale alla corretta esecuzione, nei modi e nei tempi, dell’appalto.
Inoltre non vi sono divieti particolari nelle disposizioni di legge all’utilizzo della somministrazione a tempo determinato nei contratti di appalto, dato che può essere utilizzata dall’imprenditore in una pluralità di settori, rimanendo prerogativa del medesimo la scelta di farvi ricorso, ai sensi dell’art. 41 della Costituzione (sempre che siano rispettate le condizioni normative e contrattuali).
In ogni caso le condizioni predette vanno verificate in relazione alla singola fattispecie.