Possibile trasformare il vecchio contratto di apprendistato per alta formazione in professionalizzante
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 29/07/2016 n.14994, ha precisato che l’apprendistato per l’alta formazione stipulato quando era ancora vigente il D.lgs. 167/2011, può essere trasformato in apprendistato professionalizzante in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 43, c.9 del D.lgs. 81/2015.
Quest’ultima disposizione prevede infatti che dopo il conseguimento (attraverso l’apprendistato di primo livello) della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
Poiché il vecchio T.U. sull’apprendistato consentiva l’attivazione del contratto di apprendistato di terzo livello anche per conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, secondo il Ministero detta trasformazione in apprendistato professionalizzante può trovare applicazione anche nei suoi confronti.
Invece adesso, la nuova disciplina dell’apprendistato di alta formazione e ricerca contenuta nell’art. 45 del citato Decreto legislativo attuativo del Jobs Act, consente la stipula del contratto soltanto per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
In sostanza l’attuale regolamentazione non prevede più la possibilità di conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore con l’apprendistato per l’alta formazione. Detto diploma può invece essere conseguito con l’apprendistato di primo livello.
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