Il Ministero dell’interno, con la circolare 11 maggio 2021 n. 3625, ritorna sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro di cui al DL 34/2020 (L. 77/2020), specificando che la possibilità di subentrare nella pratica di emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, nel caso in cui il termine sia spirato nelle more della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, è riconosciuta non solo al settore agricolo, come precisato con la circolare 3020/2021, ma anche ai rapporti di lavoro con colf e badanti.

In questo caso il Ministero precisa che il subentro può avvenire anche da parte di un datore di lavoro che non fa parte del nucleo familiare dell’originario soggetto che aveva presentato l’istanza di emersione.

Il subentro di un nuovo datore di lavoro è consentito anche nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro avviene per cause non di forza maggiore.

Invece, se non c’è un nuovo datore di lavoro disposto a subentrare nella procedura di emersione, al cittadino straniero può essere comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, previa verifica da parte degli Sportelli unici che la domanda di regolarizzazione non sia stata inoltrata a suo tempo strumentalmente e che il rapporto di lavoro non si sia instaurato in modo fittizio.

In ogni caso, precisa il Ministero, è necessario che il datore di lavoro che aveva inoltrato l’istanza e il lavoratore vengano convocati presso lo Sportello Unico per l’immigrazione al fine di perfezionare la procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.