Possibile ricorrere alla CIG in deroga in presenza di altre tipologie di ammortizzatori sociali
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 28/12/2011 n.8381, rispondendo all’interpello 48/2011, ha precisato che il requisito occupazionale previsto dalla L. 223/1991 necessario al fine di attivare l’intervento straordinario di integrazione salariale, pari a 15 lavoratori impiegati nel semestre precedente la data di richiesta dell’ammortizzatore sociale, costituisce un presupposto indefettibile ai fini della presentazione della domanda per CIGS, anche se l’azienda ha già fruito in precedenza di un periodo di CIG in deroga.
Inoltre, in merito alla possibilità di fruire della cassa integrazione in deroga tra una CIGS e l’altra, il Ministero del lavoro evidenzia che, in linea generale, non si rinvengono esplicite preclusioni normative al verificarsi di tale eventualità, purchè nella fattispecie concreta si riscontrino i presupposti necessari per essere ammessi al trattamento.
Nessun divieto di beneficiare dei trattamenti di integrazione salariale in deroga anche per le aziende sottoposte a procedure concorsuali al termine del periodo di fruizione della CIGS ex lege 223/1991, al fine di fronteggiare il protrarsi della situazione di dissesto economico-finanziario. A tal proposito il Ministero del lavoro richiama l’Intesa Stato – Regioni 2011 – 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive dove viene stabilito che, per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, qualora si valuti indispensabile il ricorso alla CIG in deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata,ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongono particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso le altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze.
Infine in ordine all’ammissibilità di un eventuale ricorso alla procedura di mobilità, durante un periodo di fruizione dei trattamenti integrativi di cassa in deroga, è necessario far riferimento all’art. 4 della L. 223/1991 secondo cui l’azienda può avviare le procedure di mobilità soltanto quando, dopo essere stata ammessa alla CIGS, durante l’attuazione del programma ritiene di non riuscire a reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non poter utilizzare strumenti alternativi. Anche se il legislatore fa espresso riferimento alla CIGS di cui alla Legge 223/1991, il Ministero del lavoro ritiene che non sia precluso il ricorso alle procedure di mobilità anche da parte delle imprese in CIG in deroga.
Riproduzione riservata ©