Il Mise, con un comunicato del 28/01/2020, ha reso noto che poiché non è possibile iscrivere il contratto di rete puro, ossia quello tra soli professionisti sulla posizione di un soggetto che svolge attività professionale non iscritto al registro delle imprese, è possibile, ai fini pubblicitari, la sola iscrizione dei contratti di rete misti (imprenditori e professionisti).

La questione che ha formato oggetto dell’intervento del Mise riguarda la possibilità di effettuare la pubblicità del contratto di rete, ai sensi dell’art. 12 del DL 3/2009, tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore.

Solo ai contratti di rete misti, potendo iscriversi autonomamente nel registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori retisti, è consentita la possibilità di costituirsi e di dare pubblicità.

Ciò non significa che reti pure tra professionisti non possano essere costituite. La costituzione è possibile, mentre, al momento, non lo è la pubblicità.

Sempre riguardo alle reti miste, se il professionista non appare in proprio, ma sotto forma di STP, poiché queste sono iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, risulta assolto anche l’onere della natura formalmente imprenditoriale del retista con possibilità di costituire reti non soggetto.