Possibile il riesame delle domande di una tantum
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1379 del 13 aprile 2023, ha reso noto che non è perentorio il termine di 120 giorni entro il quale i lavoratori, titolari di un contratto part time verticale ciclico nel 2021 e che hanno svolto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, possono richiedere di riesaminare le domande di una tantum pari a 550 euro, di cui al DL 50/2022 (L. 91/2022), che sono state rigettate.
In particolare, in caso di reiezione della domanda per mancata o errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, l’INPS darà corso a un esito favorevole del riesame anche sulla base della documentazione prodotta dall’interessato.
Dall’analisi delle reiezioni generate all’esito dei controlli automatizzati effettuati centralmente, inoltre, è emerso che per molti lavoratori il rapporto di lavoro è stato indicato nei flussi UniEmens come lavoro a tempo parziale orizzontale, e analoga indicazione è presente anche nelle Comunicazioni obbligatorie di instaurazione dei rapporti di lavoro trasmesse al Ministero del Lavoro (UNILAV), quando presenti, esaminate centralmente.
L’INPS evidenzia, tuttavia, che, dall’analisi effettuata a campione, dalla casistica rientrante in questa fattispecie è emerso che nel periodo oggetto di verifica (anno 2021) sono presenti nelle denunce contributive periodi di sospensione dell’attività lavorativa esposti in un determinato intervallo temporale dell’anno che sembrerebbero più correttamente caratterizzare la fattispecie di rapporto di lavoro a tempo parziale misto, in quanto le suddette sospensioni della prestazione sono denunciate ricorrentemente ogni anno nei medesimi periodi.
L’istruttoria dell’INPS competente dovrà concentrarsi sull’esame della documentazione prodotta dal lavoratore (ad esempio, contratto di lavoro) per verificare se dalla stessa emerga un’articolazione della prestazione e una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa propria del contratto di lavoro part-time misto, cioè con prestazione a orario pieno (o a orario ridotto) solo in determinati periodi dell’anno e sospensione dell’attività nei restanti periodi.
In altri casi è altresì emerso dalle verifiche, che pur avendo i datori di lavoro inquadrato i lavoratori con la qualifica di lavoratore a tempo parziale verticale, le denunce UniEmens non sono state sempre trasmesse, per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa, secondo le modalità definite dall’Istituto con la specifica codifica prevista per le sospensioni in ragione del part-time.
Pertanto, all’esito della suddetta attività istruttoria, l’INPS chiederà al datore di lavoro la regolarizzazione dei flussi interessati, sia per la tipologia del rapporto di lavoro part-time denunciato che per la corretta valorizzazione dei periodi di sospensione dell’attività in ragione del part-time, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 74/2021.
Laddove l’INPS competente per il riesame dell’indennità una tantum in oggetto sia diversa da quella competente per matricola aziendale, la prima avrà cura di inoltrare l’esito dell’istruttoria alla seconda, affinché quest’ultima possa attivare il canale di comunicazione con il datore di lavoro per la correzione dei flussi UniEmens.
Tra i requisiti richiesti per fruire dell’Una tantum vi è anche quello di non essere percettori di NASPI. A tale riguardo il Messaggio evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum, sia titolare della prestazione NASpI ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi.
L’INPS sottolinea che in presenza di più rapporti di lavoro, il requisito dei “periodi non interamente lavorati” deve essere soddisfatto all’interno di uno dei rapporti di lavoro e non può procedersi alla sommatoria dei periodi non interamente lavorati all’interno dei diversi rapporti in essere. Inoltre, non è necessario che il requisito sia soddisfatto su ciascun rapporto di lavoro.
Tenuto conto del diverso sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti (espresso in settimane) e per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (espresso in giornate), per “periodo continuativo di un mese” si intende, per i primi, un arco temporale pari a quattro settimane mentre, per i secondi, un periodo pari a ventisei giorni.
Infine, l’INPS evidenzia che, per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, una settimana non interamente lavorata corrisponde a sei giorni non lavorati, quindi, sette settimane sono quarantadue giorni, mentre venti settimane corrispondono a centoventi giorni.
I requisiti sopra indicati devono essere soddisfatti contemporaneamente in almeno un rapporto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 con il medesimo datore di lavoro, qualora il lavoratore ne avesse più di uno.
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