L’INPS, con la circolare 29/02/2016, n.44, ha fornito le istruzioni operative per fruite della facoltà di cumulare il riscatto dei periodi corrispondendo al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto del corso legale di laurea, a seguito dell’abrogazione dell’alternatività/incumulabilità disposta dalla L. 208/2015.

Secondo l’Istituto previdenziale per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, viene meno il regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente. Tra l’altro, la cumulabilità delle facoltà opera anche con riferimento “a periodi” antecedenti al 1 gennaio 2016, nel senso che le istanze di riscatto presentate a decorrere dal 1 gennaio 2016, potranno avere ad oggetto anche periodi di corso di laurea e/o periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro antecedenti a tale data.

Invece il regime di incumulabilità/alternatività continua ad essere vigente per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa e le disposizioni amministrative sull’incumulabilità vigenti all’epoca.  

Tuttavia, in relazione al generale principio di efficienza e di non  aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.