Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere 3/09/2015 n.155183, ha reso noto che l’affitto d’azienda non rientra tra i casi che vietano la costituzione di una start up innovativa come la fusione, la scissione societaria, la cessione di azienda o ramo di azienda previsti dall’art. 25, c.2 lett. g) del DL 179/2012.

Già in passato il MISE si era pronunciato sulla tassatività dei casi di divieto contenuti nel citato provvedimento che si ispirano ai principi previsti dal DL 1/2012 (L. 27/2012) secondo cui le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche sono interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale. 

A nulla rileva il fatto che l’art. 2556 c.c. accumuna in un'unica disposizione la fattispecie della cessione a quella dell’affitto. Infatti la confusione normativa è dettata solo ai fini della forma e della pubblicità. Da un punto di vista sostanziale per l’affitto l’art. 2562 c.c. rimanda alla disciplina dell’usufrutto d’azienda e non a quella generale della cessione d’azienda o di un suo ramo, stante la natura provvisoria del trasferimento e l’obbligo della restituzione finale.

Tutto ciò si sposa con la ratio del legislatore del DL 179/2012 che è quella di evitare che si creino delle strat up innovative frutto di spin off di precedenti esperienze consolidate, che non avrebbero i requisiti di fondo che il legislatore lega alla figura della start up stessa.