Il Ministero del lavoro, con la circolare 22/01/2016 n.1, ha precisato che se l’impresa ha richiesto la CIGS in forza delle causali d'intervento previste dalla previgente normativa nonché dall'articolo 21 del vigente D.lgs. n. 148/2015, e durante la fruizione del trattamento a sostengo del reddito, viene sottoposta a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio d'impresa, al fine di garantire la continuità della fruizione dell’ammortizzatore sociale ai lavoratori interessati, il trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, purchè gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

A tal fine, è necessario che gli organi della procedura concorsuale inoltrino telematicamente una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l'impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta dovrà essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

Pertanto, a seguito dell'ammissione a procedura concorsuale, l'INPS provvede all'interruzione dell'erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di "voltura" presentata dagli organi della procedura concorsuale, potrà essere autorizzata con decreto direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.

La precisazione ministeriale nasce dal fatto che per effetto dell’abrogazione dell’art. 3 della L. 223/1991 ad opera dell’art.2, c.70 della L. 92/2012, decorrente dal 1° gennaio 2016, viene meno la possibilità di ricorrere alla CIGS in conseguenza dell'ammissione alle procedure concorsuali.

In ogni caso con la circolare 24/2015 il Ministero del lavoro aveva ricordato che dopo il 31 dicembre 2015, se l'impresa è sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio d'impresa, ove sussistano i presupposti, può ancora accedere alla CIGS ricorrendo a una delle altre causali previste dal nuovo D.lgs. 148/2015.