L’INPS, con il messaggio 7 agosto 2018, n.3113, ha reso noto che i lavoratori precoci del settore scolastico che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre p.v., se riconosciuti precoci dall’INPS prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, potranno accedere al trattamento pensionistico con decorrenza 1° settembre, sempreché sussista il requisito della cessazione dal servizio.

Infatti, precisa l’Istituto previdenziale, nei confronti del personale del comparto scuola in possesso della comunicazione dell’Inps di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio predetto, con l’indicazione della maturazione in via prospettica del requisito contributivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.

Con particolare riferimento al riconoscimento delle condizioni predette, possono essere valutati in via prospettica, a condizione che siano maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della relativa domanda, alcune delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 232/2016, nonché il requisito contributivo richiesto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (cfr. paragrafo 5.1 della circolare n. 99/2017).