L’Inps, con il messaggio n. 2778 del 22 aprile 2015, ha chiarito che relativamente alle indennità pari all’integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro (art. 3, comma 2, L. 92/2012), non è dovuto il contributo addizionale di cui all’art. 8, comma 1, del DL 21 86/1988 (L. 160/1988).
Si ricorda che, in virtù della normativa di cui sopra, le imprese, che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria, sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 12, numero 2), della L. 164/1975, nella misura del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti.