L’INPS, con il messaggio 17/01/2011 n.1030, ha diffuso le istruzioni operative per la fruizione per l’anno 2011 dell’indennità pari all’integrazione salariale straordinaria spettante ai lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento al lavoro di cui al DL 185/2008 (convertito in L. 2/2009) prorogato per ulteriori 12 mesi dalla Legge di stabilità.
L’indennità è pari a 1/26° del trattamento mensile di CIGS, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per quelle che coincidono in base al programma con le giornate definite festive durante le quali il lavoratore sia stato definito disponibile.
L’indennità per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.