Politiche attive: i primi chiarimenti ministeriali
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro ha diramato la circolare n. 34 del 23 dicembre 2015, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2015, che ha modificato la disciplina in materia di servizi per il lavoro e politiche attive.
Una prima serie di considerazioni riguarda la nozione di stato di disoccupazione. Si precisa che ai fini dell’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, lo stato di disoccupazione non rappresenta un requisito esclusivo, in quanto un’assistenza nella ricerca di occupazione o nell’orientamento a percorsi di riqualificazione, può essere prestata anche nei confronti di coloro che la richiedano, anche se impegnati in attività lavorative non a tempo pieno, o scarsamente remunerative, o non confacenti al proprio livello professionale o semplicemente perché alla ricerca di una occupazione più confacente alle proprie aspettative. Tuttavia, deve essere data priorità ai soggetti disoccupati. Inoltre, lo stato di disoccupazione può essere considerato, in alcuni casi, come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorre alla definizione del requisito di partecipazione. In queste ipotesi lo stato di disoccupazione deve essere verificato esclusivamente con riferimento a due momenti: al momento della registrazione al programma e al momento dell’inizio del servizio o della misura di politica attiva. Si applicherà la normativa vigente al momento dell’evento da verificare.
La circolare precisa che nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche attive del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità continueranno ad essere sottoscritte presso il centro per l’impiego o saranno rilasciate ai sistemi informativi regionali esistenti che già prevedono tale modalità. Resta fermo che la domanda di NASpI, ASpI,DIS-COLL e indennità di mobilità, resa dall’interessato all’INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità.
Con riferimento alla stipulazione del patto di servizio, con riferimento ai soggetti percettori di NASPI, ASDI e DIS-COLL e indennità di mobilità, lo stesso andrà sottoscritto presso il centro per l’impiego di domicilio indicato nella domanda inoltrata all’Inps, mentre la generalità degli utenti potrà scegliere, su tutto il territorio nazionale, il centro per l’impiego di riferimento.
Il documento ministeriale si concentra anche sul concetto di condizione di non occupazione, a cui si riferiscono le norme che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione. Si afferma che la condizione di non occupazione fa riferimento alle persone che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale limite è pari, per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 8.000, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800. Tali condizioni possono, momentaneamente, essere autocertificate.
Da ultimo ci si occupa dell’applicazione delle norme del D.Lgs. n. 150/2015 al collocamento dei disabili. Le attività di politica attiva del lavoro dovranno essere svolte anche ai fini del collocamento mirato. La persona priva di impiego che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell’elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco del territorio dello Stato. Anche all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato sono applicabili le disposizioni previste per la NASpI con riferimento alla compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma.
La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto di servizio personalizzato e alla stessa risulta applicabile la disciplina in materia di rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, in quanto di maggior favore rispetto a quella di cui alla L. n. 68/1999.
Le regioni dovranno individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità.
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