L’INPS, con la circolare n. 93 del 6 agosto 2020, emanata in condivisione con il Ministero del Lavoro, ha fornito le indicazioni per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici così come individuati dall’art. 1, c. 500, della legge di bilancio 2020.

Allo scopo, si ricorda che il citato art. 1, c. 500, della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) reca disposizioni in materia di prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, abbiano presentato al Ministero del Lavoro dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi.

I lavoratori delle suddette aziende con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, possono accedere al trattamento di pensione in deroga al requisito contributivo di cui alla L. 416/1981.

Nella circolare INPS sono precisati i destinatari della norma con i particolari casi di esclusione e le tipologie di contributi utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni, che deve essere maturato entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata online all'INPS, attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare domanda tramite il Contact center ovvero tramite gli enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.