L’INPS, con la circolare 126 del 6/11/2020, ha fornito le istruzioni operative mediante le quali i lavoratori poligrafici del settore dell’editoria possono fruire della rimessione in termini per la presentazione della domanda di pensione ai sensi dell’art. 27, c. 3-bis del DL 104/2020 (L. 126/2020).

Si tratta in particolare dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

A seguito della ripresa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Agosto ha previsto che possono beneficiare della rimessione in termini i soggetti per i quali il termine decadenziale per la presentazione della domanda risulti decorso nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020  e il 14 dicembre 2020, data entro la quale è possibile presentare domanda di pensione (sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 126/2020).

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. In tal caso, la decorrenza non può essere comunque antecedente al mese di novembre 2020.

Pertanto, con riferimento alle domande presentate alla data del 6/11/2020, l’INPS verifica il rispetto del termine decadenziale di cui all’articolo 37 della legge n. 416/1981.

Se le domande sono state presentate tempestivamente, l’INPS procede alla loro lavorazione facendo salva, in presenza di tutti i requisiti di legge, la decorrenza del trattamento pensionistico dal mese successivo alla presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Invece, se le domande sono state presentate dopo la scadenza del termine decadenziale l’INPS procede alla loro lavorazione e, in presenza di tutti i requisiti di legge, differisce la decorrenza del trattamento pensionistico alla data di novembre 2020 (prima decorrenza utile in forza della rimessione in termini di cui all’articolo 27, comma 3-bis, del DL 104/2020) ovvero al mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, se intervenuta dopo la predetta data. Eventuali provvedimenti di reiezione di tali domande dovranno essere riesaminati d’ufficio.

In conclusione, entro il 14 dicembre 2020 devono presentare la domanda di pensione avvalendosi della rimessione in termini di cui all’articolo 27, comma 3-bis, del DL 104/2020, solo i soggetti che, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, non hanno presentato la predetta domanda ed i cui termini decadenziali per la presentazione della stessa sono scaduti successivamente al 1° febbraio 2020 ma non oltre il 14 dicembre 2020.