Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una Guida operativa del 17 giugno 2020, ha fornito le istruzioni per l’inserimento delle richieste di garanzia ai sensi della lett. m), c. 1, art. 13 del D.L. 23/2020, come convertito dalla L. 40/2020.

La citata disposizione ha introdotto una procedura semplificata e di immediato accesso alla garanzia del Fondo per permettere a chi svolge attività d’impresa di reperire la liquidità necessaria per far fronte all’attuale emergenza sanitaria.

La misura prevede il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di:

- piccole e medie imprese;

- di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;

- agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker;

- enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.

Il finanziamento richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:

1) Importo non superiore a euro 30.000 e comunque non superiore, alternativamente, a: a. 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; b. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

N.B. Il limite di 30.000 euro fa riferimento all’ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei 30.000 euro devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lett. m), c. 1, art. 13 del D.L. Liquidità.

Potranno essere richiesti n finanziamenti, anche su più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 30.000 euro, fermo restando il rispetto dei parametri a) e b) di cui al precedente punto 1).

2) Durata del finanziamento fino a 120 mesi, con la condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dalla data di erogazione.

Da ultimo, si segnala che, con una seconda Guida, il MISE ha fornito anche le istruzioni operative per l’inserimento delle richieste di garanzia del Fondo, diverse da quelle presentate ai sensi della lettera m), a seguito delle modifiche introdotte alle misure previste dall’art 13 del Decreto Liquidità, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40.