È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2014 (S.O. n. 18), il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 27.12.2013, recante disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
A fronte dell'ammissione alla garanzia del suddetto Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, non può essere inferiore all'8% dell’importo garantito dal Fondo su ogni operazione finanziaria.
La garanzia del Fondo può essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni finanziarie   di   nuova   concessione   ed erogazione.
Inoltre, al fine di semplificare ulteriormente le procedure e le modalità di presentazione e di gestione delle richieste di garanzia, il Gestore del   Fondo, previa   informativa   al   Comitato   di amministrazione del Fondo e   nell'ambito   delle   attività   di manutenzione e adeguamento dell’attuale sistema informativo del Fondo, implementa il medesimo sistema con nuove funzionalità che consentano, in particolare:
    a)  la dematerializzazione dei documenti necessari   per   la presentazione e gestione delle richieste di   escussione   della garanzia;
    b) un più ampio accesso al medesimo sistema informativo da parte dei soggetti richiedenti per consentire loro di monitorare, in tempo reale, lo stato delle proprie richieste.