L’Agenzia delle entrate – riscossione, sul proprio sito internet, ricorda che la Legge 25/2022, di conversione del DL 4/2022, meglio noto come Decreto Sostegni Ter, ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:

- il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;

- il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”.

Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), la Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” stabilisce che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della “Definizione agevolata” se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

La stessa Agenzia, rispondendo ad alcune FAQ sulla Legge n. 25/2022 ha ricordato che trovano applicazione i cinque giorni di tolleranza introdotti dall’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il:

- 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;

- 8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;

- 5 dicembre 2022 per le tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.

Per effettuare il pagamento è necessario utilizzare i bollettini già inviati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Infine l’Agenzia delle entrate – riscossione ricorda che la Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” prevede la riammissione solo per i soggetti che sono decaduti per il mancato/insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano in scadenza negli anni 2020 e 2021. Per coloro che sono decaduti dal beneficio della definizione agevolata per il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è invece possibile richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973 (DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”).

La medesima possibilità è stata prevista dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020) anche per i debiti oggetto delle precedenti Rottamazioni (prima Rottamazione e “Rottamazione-bis”) e successivamente decaduti dai benefici delle misure agevolative per mancato pagamento delle rate.