L'INPS, con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021, ha fornito nuove istruzioni in relazione ai periodi di CIGD, assegno ordinario e CIGO tessili introdotti dal D.L. 146/2021, fruibili fino al 31.12.2021, ad integrazione di quelle precedentemente fornite con il messaggio n. 4034/2021.​

L’istituto sottolinea che la disciplina di cui al DL 146/2021 riguarda periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e che la procedura informatica per l’invio delle istanze riferite ai suddetti trattamenti è stata resa disponibile solo a far tempo dal 18 novembre 2021. Pertanto, al fine di introdurre un termine di maggior favore, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale, potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.​

Con riferimento alle nuove 13 settimane di assegno ordinario o CIGD, si sottolineano le seguenti indicazioni fornite dalla circolare in commento:

  • Per quanto riguarda l’ASO e la CIGD con causale COVID-19​, per richiedere il nuovo periodo di ammortizzatori (13 settimane), i datori devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di cui al D.L. 41/2021, che tuttavia coinvolgono esclusivamente i lavoratori che erano in forza il 23 marzo 2021. ​
  • I datori che avevano esaurito le 28 settimane del DL 41/2021 prima dell’entrata in vigore del DL 146/2021 e avevano quindi richiesto trattamenti di Assegno ordinario FIS e Fondi di solidarietà con causale diversa da quella “COVID–19”, hanno la possibilità di sostituire le settimane non ancora autorizzate in periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata. In particolare, i datori interessati dovranno inviare espressa richiesta di annullamento della precedente istanza e inoltrare una nuova apposita domanda con causale “COVID 19 - DL 146/21”.
  • Con riferimento alle domande di nuovi periodi di CIGD, anche proposte non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, la circolare chiarisce che non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le procedure di informazione e consultazione con le Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.​

Quanto invece alle nuove settimane di CIGO COVID-19 per i datori del settore tessile ed affini, l’INPS precisa che per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di integrazione, i datori interessati devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal decreto Sostegni-bis, a prescindere dalla durata di quest’ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane. In ogni caso, l’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.​

Sono inoltre precisate le modalità di trasmissione delle domande e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens.

La circolare fornisce altresì indicazioni relative al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di Alitalia in amministrazione straordinaria e all’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga da richiedere alla Regione siciliana.