L’INPS, con la circolare n. 112 del 13/07/2017 riepiloga le innovazioni procedurali che hanno interessato la gestione delle pratiche per il riconoscimento delle tutele previdenziali in caso di malattia tubercolare, ricordando che, tra i soggetti aventi diritto vi sono i lavoratori con contratto di somministrazione, di appalto o di distacco.

A questi si aggiungono i lavoratori titolari di un contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, di lavoro a tempo parziale e di contratto di inserimento.

Le prestazioni vengono riconosciute anche ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, ai coloni e mezzadri, ai detenuti lavoratori curati nei sanatori giudiziari, ai lavoratori domestici e ai religiosi e religiose in servizio retribuito presso i datori di lavoro privati.

Restano invece esclusi i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti e i religiosi e le religiose presso enti ecclesiastici, associazioni e case di cura religiose.

Per poter fruire delle prestazioni erogate dall’Istituto previdenziale connesse con la patologia tubercolare, occorre che risulti accreditato almeno una anno di contribuzione dal lavoro nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Le prestazioni economiche decorrono dalla data del ricovero. Nel caso di cura ambulatoriale o domiciliare, le citate indennità decorrono dalla data in cui è pervenuta all’INPS la certificazione sanitaria attestante l’effettuazione della cura.

L’indennità giornaliera viene riconosciuta, a seguito di apposita domanda da parte dell’interessato, per il periodo di cure ospedaliere o ambulatoriali/domiciliari.

L’INPS poi riepiloga le incompatibilità con le altre prestazioni. Più precisamente l’indennità giornaliera è incompatibile:

- con le prestazioni connesse allo stato di disoccupazione che pertanto non vengono corrisposte durante il periodo di ricovero o cura.

- con la CIGO e la CIGS

- con l’indennità di maternità obbligatoria. Invece in caso di astensione facoltativa, verrà erogata l’Indennità giornaliera relativa alle prestazioni antitubercolari.

- con la mobilità.

L’ANF viene riconosciuto in caso di erogazione in modalità diretta dell’Indennità giornaliera o dell’Indennità post-sanatoriale.