Più semplice fruire della rateazione dei debiti per premi e accessori
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare 29/07/2019 n. 22, fa seguito alla determina del Presidente n. 227/2019, per riepilogare e fornire precisazioni in merito alla nuova disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo.
Infatti per le somme iscritte a ruolo la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento dal 1° marzo 2008 spetta agli agenti della riscossione.
Più precisamente la nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio on line e con una specifica applicazione interna di gestione.
Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.
In casi eccezionali (ai sensi dell’art. 2, c. 11 L. 389/1989) il Ministero del lavoro può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi non iscritti a ruolo (es: calamità naturali, procedure concorsuali, carenza temporanea di liquidità finanziaria ecc.) e quando ricorrono i casi individuati dall’art. 116, c. 17 della L. 388/2000 lo stesso Ministero, di concerto con quello dell’economia, può autorizzare il pagamento rateale fino a 60 mesi.
Il debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell’Inail deve presentare un’apposita istanza utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito www.inail.it.
L’istanza di rateazione può essere presentata anche da un intermediario in possesso di delega dall’interessato, come per gli altri servizi online. Nell’istanza deve essere indicato l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. La Struttura territoriale dell’Inail, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicati nell’istanza. L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro.
La nuova disciplina stabilisce che l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che: per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento; per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti; non vi sia più di una rateazione in corso; non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza; l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro; il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica; il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni; il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
In caso di accoglimento la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso. Il debitore nell’istanza di rateazione si impegna a effettuare puntualmente in caso di accoglimento sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti.
Il pagamento in forma rateale comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, vigente alla data di presentazione dell’istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti.
Il debitore in ogni momento della rateazione può estinguere la stessa versando integralmente in unica soluzione l’intero debito residuo.
L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute vengono iscritte a ruolo immediatamente.
Invece l’omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento con il quale viene richiesto l’integrale pagamento del debito residuo.
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