Più rigida la verifica delle condizioni che abilitano alla guida dei veicoli per il trasporto delle persone
A cura della redazione
Il Ministero dell'interno, con la circolare n. 11001/122 del 22/03/2019, ha richiamato l’attenzione dei Sindaci, dei Dirigenti scolastici e di ogni altra amministrazione pubblica, affinchè, ogni qualvolta vengano affidati all’esterno servizi che prevedono il trasporto di persone con veicoli a motore, siano espletati puntuali accertamenti sui requisiti del personale preposto alla guida degli stessi e assunte le iniziative più idonee per scongiurare il verificarsi di possibili azioni illecite.
L’invito ministeriale fa seguito all’episodio criminoso di Milano del 20 marzo u.s., nel corso del quale il conducente di un autobus si è reso responsabile di gravissimi reati, tra i quali sequestro di persona e strage, attentando alla vita dei giovani passeggeri.
Secondo il Ministero dell’interno è essenziale che venga effettuata una scrupolosa applicazione delle disposizioni che esistono già da tempo nel nostro ordinamento e che sono contenute nel DM n. 88 del 1999 in materia di accertamento e controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, valorizzando le previsioni che impongono di sottoporre a visita di revisione i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni.
In particolare secondo l’art. 3 del citato decreto le visite per revisione devono essere effettuate per accertare, con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, se i dipendenti già in servizio, sia di ruolo che non di ruolo, risultino in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per svolgere le mansioni a loro assegnate. Nel caso specifico la guida degli automezzi adibiti al trasporto delle persone.
Secondo la norma in vigore dal mese di febbraio del 1999, i dipendenti devono essere sottoposti a visita di revisione non solo quando sorgono dubbi sulle loro condizioni fisiche, psichiche od attitudinali, ma anche quando hanno sofferto malattie o traumi tali da far ritenere possibile la presenza di postumi che costituiscono pregiudizio nell'espletamento delle mansioni inerenti al profilo rivestito.
In ogni caso la visita di revisione va effettuata con cadenza periodica. Più precisamente secondo il comma 4 del predetto art. 3 i dipendenti che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in servizio pubblico, sono sottoposti a visita di revisione al compimento dei seguenti anni di età: 30, 35, 40, 45, 48 e 51. Dopo il compimento del 51mo anno di età la visita deve essere svolta ogni due anni.
Per il personale addetto alla guida di autoveicoli e filoveicoli in servizio pubblico, le visite di revisione sono effettuate con le cadenze sopra ricordate fino al 45 anno di età e con cadenza biennale a decorrere da quest'ultimo; i requisiti fisici speciali richiesti sono quelli previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
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