Più flessibili gli Sportelli Unici sulla regolarizzazione degli extraUE
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro e quello dell’interno, con la circolare congiunta del 10 luglio 2013, ritornano ad affrontare la procedura di emersione del lavoro irregolare di cui al DLgs 109/2012, alla luce anche delle novità introdotte dal recente DL 76/2013 (c.d. Decreto sull’occupazione) al fine di fornire chiarimenti utili ad accelerare e semplificare la definizione delle domande da parte degli Sportelli Unici per l’immigrazione.
In merito ai datori di lavoro esclusi perché non avevano ritirato il nulla osta al termine della procedura prevista dal decreto flussi oppure non avevano assunto il lavoratore dopo la firma del contratto di soggiorno, la circolare congiunta precisa che verranno riaperte le porte e verrà autorizzata la DTL a rivedere le giustificazioni presentate dai datori di lavoro, valutandole caso per caso, in base ai principi della ragionevolezza e della buona fede. In ogni caso non ci sarà alcuno spiraglio per i datori di lavoro recidivi, ossia per quelli che da sempre hanno tenuto i predetti comportamenti ostativi. Anche le istanze bocciate verranno riesaminate.
Se l’esclusione ha trovato giustificazione in comportamenti imputabili solo al datore di lavoro, il lavoratore viene comunque invitato a presentarsi presso il SUI per ritirare il mod. 209 da presentare alla Questura tramite gli uffici postali per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata non inferiore a 1 anno (prima della modifica della L. 92/2012 era di soli 6 mesi), previa verifica che il rapporto di lavoro sussiste effettivamente.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione potrà essere rilasciato allo straniero anche quando il datore di lavoro avrà comunicato allo Sportello Unico la cessazione del rapporto di lavoro prima della definizione della domanda di emersione, sempre che il lavoratore soddisfi il requisito della presenza in Italia al 31 dicembre 2011, accertato in sede di convocazione.
In merito al requisito reddituale richiesto per l’emersione la circolare precisa che se la domanda di emersione ha riguardato una colf ed il requisito reddituale è stato raggiunto attraverso la partecipazione di più familiari, ma lo Sportello Unico per l’immigrazione aveva espresso parere positivo con riserva, la stessa potrà essere sciolta dopo aver controllato anche la documentazione presentata in seguito dagli interessati. Se la documentazione non dovesse essere considerata idonea, la stessa sarà trasmessa alla DTL per una sua valutazione definitiva.
Diversa invece la questione dell’assunzione di più lavoratori domestici. La verifica del reddito non deve basarsi su un calcolo meramente matematico (per un domestico euro 20.000, per due domestici euro 40.000, ecc.), ma spetterà alla DTL valutare caso per caso se la condizione relativa alla capacità economica del datore di lavoro è soddisfatta.
Per la regolarizzazione delle badanti, come si ricorderà, il requisito reddituale non è richiesto, ma è sufficiente che il datore di lavoro presenti la certificazione medica attestante la necessità di assistenza. Quest’ultima va considerata valida sia quando attesta il riconoscimento dell’invalidità civile, sia quando prova la necessità di assistenza rilasciata da parte del medico di famiglia iscritto al SSN. Anche su quest’ultimo aspetto la posizione ministeriale si presenta più morbida. Infatti, se manca la certificazione medica, la domanda non deve essere rigettata automaticamente, ma deve essere valutata dalla DTL che accerterà il possesso dei requisiti reddituali.
Infine l’ultimo chiarimento riguarda l’idoneità alloggiativa. La sua mancanza non può essere d’ostacolo alla regolarizzazione dato che la sua sussistenza è richiesta dal legislatore solo per il contratto di soggiorno, mentre ai fini della regolarizzazione è prevista la mera “richiesta”. Ne consegue che l’idoneità alloggiativa verrà richiesta dallo Sportello Unico per l’immigrazione, ma la mancata presentazione non può essere considerata da sola quale motivazione del rigetto dell’istanza.
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