Sulla G.U. n. 256/2023 è stato pubblicato il D.lgs. 18 ottobre 2023 n. 152 che attua le disposizioni della Direttiva (UE) 2021/1883, sulle nuove condizioni di ingresso e soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati.

In particolare, può essere considerato altamente qualificato ed ottenere il rilascio della c.d. Carta Blu UE, il lavoratore che, alternativamente, risulta in possesso:

- del titolo di istruzione di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesta il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni.

- dei requisiti previsti dal D.lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;

- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Un’altra novità è che possono essere considerati altamente qualificati sia i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione che quelli che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali.

Particolarmente interessanti anche le novità relative ai documenti che il datore di lavoro deve produrre in sede di presentazione della domanda di nulla osta, pena il rigetto della stessa.

Infatti la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore non è più necessario che abbia una durata di almeno un anno, ma è sufficiente che sia semestrale.

Inoltre il datore di lavoro deve presentare: il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti di ci al D.lgs. 206/2007 e l’importo della retribuzione annuale che non può essere inferiore a quella prevista dal CCNL.

Viene anche previsto che se la domanda di Carta Blu UE riguarda un cittadino di un Paese terzo, titolare di un altro titolo di soggiorno rilasciato per svolgere un lavoro altamente qualificato, non è necessario che il datore di lavoro produca la documentazione di cui sopra, poiché è già stata verificata in sede di rilascio del titolo stesso.

Altra novità, sempre al fine di semplificare e agevolare l’assunzione dello straniero, è che il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il Centro per l’impiego la disponibilità di un lavoratore già presente in Italia.

Inoltre, in attesa che venga rilasciato dalla Questura il permesso di soggiorno (entro 30 giorni dalla richiesta), lo straniero può comunque svolgere un’attività lavorativa.

Tra le fattispecie che legittimano il mancato rilascio del permesso di soggiorno ovvero, nel caso sia stato concesso, la sua revoca, viene prevista quella secondo cui lo straniero non risulta più in possesso, alternativamente, del titolo di istruzione per essere considerato altamente qualificato o di una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato.

Scende da due anni a 12 mesi il periodo durante il quale il lavoratore titolare della Carta blu UE può svolgere solo l’attività altamente qualificata per cui è stato richiesto il suo ingresso in Italia.

Il D.lgs. 152/2023 prevede anche che la Carta blu UE possa essere convertita in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.

Un’altra novità è che lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità possa fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Se il soggiorno per lo svolgimento dell’attività altamente qualificata è superiore a 90 giorni, è necessario richiedere il nulla osta ma non il visto d’ingresso.

Infine, si segnala che lo straniero che perde il posto di lavoro può rendere la dichiarazione di immediata disponibilità senza la necessità di iscriversi alle liste di collocamento.