Il Ministero del lavoro, con la nota n. 5824 del 5 luglio 2022, ha comunicato che il fruitore del reddito di cittadinanza non perde il beneficio nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente percepito per lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato o parasubordinato non risulti superiore a 8.174 euro annui.

Come si ricorderà l’art. 4, c. 3 del DL 4/2019 (L. 26/2019) ha previsto che possono essere esonerate dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza alcune categorie di persone, tra cui i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di un’attività di lavoro dipendente o autonomo da cui si ricavi un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR.

La Legge di bilancio 2022 ha modificato l’art. 13 predetto sulle detrazioni d’imposta, con la conseguenza che i valori reddituali per conservare lo stato di disoccupazione sono stati elevati da 8.145 euro a 8.174 euro in caso di lavoro dipendente o parasubordinato e da 4.800 a 5.500 se si avvia un’attività autonoma (compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all’impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto senza partita IVA).  

Ne deriva che sono stati aggiornati anche i moduli che devono essere utilizzati per certificare le predette situazioni reddituali e che il Ministero del lavoro ha reso disponibili sul proprio sito internet nella sezione dedicata al Reddito di cittadinanza.