Sulla G.U. n. 247 del 21/10/2008 sono stati pubblicati due Decreti legislativi che modificano le disposizioni normative attualmente in vigore in merito al riconoscimento dello status di rifugiato e in merito al ricongiungimento familiare.
Rifugiati - Con il DLgs 159 del 3/10/2008 vengono apportate modifiche ed integrazioni al DLgs 25/2008 che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/85/Ce sul riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.
In particolare viene stabilito che il cittadino straniero che ha presentato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, ma è ancora in attesa di risposta da parte dell'apposita Commissione, può rimanere sul territorio italiano fino alla decisione definitiva in un luogo di residenza o in un'area geografica specifica individuati dal Prefetto.
E' stato introdotto anche l'obbligo di comparire personalmente (quindi non sono ammesse deleghe) davanti alla Commissione in caso di convocazione, portando con se tutti i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.
Inoltre viene precisato che il richiedente asilo non può essere più ospitato presso i centri di accoglienza quando risulta già destinatario di un provvedimento di espulsione.
Tra i casi di rigetto della domanda oltre alla mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ex DLgs 251/2007 o la sussistenza di una delle cause di cessazione o esclusione della protezione stessa, si sono aggiunte la palese insussistenza dei presupposti e la finalità dolosa di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
Infine il cittadino straniero a cui è stata rigettata la domanda sarà tenuto a lasciare l'Italia immediatamente.
Ricongiungimenti familiari - Il Dlgs 160 del 3/10/2008 (in vigore dal prossimo 5 novembre) rende più difficile allo straniero, regolarmente residente in Italia, ottenere il ricongiungimento dei propri familiari che si trovano ancora all'estero.
Infatti per il ricongiungimento del coniuge viene chiesto che debba trattarsi di soggetto con età anagrafica non inferiore ai 18 anni, oltre a non essere legalmente separato.
I figli maggiorenni devono essere a carico e devono trovarsi in uno stato di salute che comporti un'invalidità totale con impossibilità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
Il ricongiungimento dei genitori è possibile se gli stessi non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza che possono mantenerli. Se il genitore ha più di 65 anni di età il ricongiungimento è ammesso se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.
Se lo straniero non riesce a documentare il rapporto di parentela con certificati o attestazioni rilasciati dalle competenti autorità straniere, il Consolato italiano rilascerà il visto d'ingresso dopo aver disposto l'esame del DNA.
Viene aggravata la posizione del cittadino straniero che chiede il ricongiungimento. In particolare non è sufficiente che disponga di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'assegno sociale. Deve invece possedere un reddito pari ad 1 volta e mezza l'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Se questi sono due o più figli di età inferiore a 14 anni oppure due o più familiari titolari dello status di protezione sussidiaria il requisito economico è pari al doppio dell'assegno sociale (sempre per ogni ricongiunto).
Vengono anche allungati i tempi di rilascio del nulla osta all'ingresso. Lo Sportello Unico per l'immigrazione avrà tempo 180 giorni per rilasciarlo contro i 90 previsti dalla norma precedente.
Infine per i genitori ultrassessnatacinquenni sarà richiesta un'assicurazione sanitaria oppure l'iscrizione al SSN previo pagamento di un contributo il cui importo sarà determinato con decreto ministeriale.