Rapporto di lavoro
Più complicato il rientro dei lavoratori extraUE
A cura della redazione
Il Capo della Polizia, con un telegramma del 3 luglio 2004 inviato a tutte le Questure, ha ricordato che costituisce titolo valido per il ritorno in Patria dello Straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno soltanto quello rilasciato dalle Questure stesse e non la ricevuta rilascaita da uffici decentrati.
Infatti in alcuni casi le Questure hanno delgato il compito di valutare le domande di rinnovo del peremsso di soggiorno.
Le attestazioni di presentazione delle suddette domande non costituiscono titolo valido al rimpatrio temporaneo del lavoratore extraUE, a meno che non sia stato rialsciato dalle Questure.
Si ricorda che la possibilità di uscire e rientrare in Italia riconosciuta ai cittadini extraUE in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno può essere attuata se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- il rientro nel terriorio nazionale deve avvenire entro lo stesso valico di frontiera;
- lo straniero deve esibire il passaporto o un documento d'identità equipollente, la ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, la copia o l'originale del permesso di soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l'aggiornamento
- il viaggio non deve prevedere il tranisto in altri Paesi Schengen.
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