L’INPS, con la circolare n. 71 del 31 luglio 2023, adegua nuovamente la misura degli interessi applicati in caso di differimento del termine di versamento dei contributi alla variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema disposto dalla BCE con la decisione di politica monetaria del 27 luglio 2023.

Più precisamente, la Banca Europea ha nuovamente innalzato l’ex TUR di 25 punti base, con decorrenza dal 2 agosto 2023, portando così il tasso di interesse al 4,25%.

Per quanto riguarda i rapporti con l’ente previdenziale, ne deriva che:

-          L’interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili passa al 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 agosto 2023. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni;

-          Anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dal 2 agosto 2023, deve essere calcolato al tasso del 10,25% annuo. In tal caso, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2023.

Quanto alle sanzioni civili:

-          In caso di omissione contributiva, la misura passa al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell’art. 116, c. 8, della L. 388/2000, ovvero quella del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

-          Si applica la sanzione al 9,75% annuo anche nell’ipotesi di evasione contributiva di cui alla successiva lettera b) della richiamata disposizione, ovvero quella connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

Si ricorda che resta ferma, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;

  •          La misura del 9,75% trova applicazione anche nella fattispecie prevista dal successivo c. 10 del citato art. 116, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.
  • Anche l’INAIL, con la circolare n. 37 del 31 luglio 2023, facendo seguito alla decisione di politica monetaria della BCE del 27 luglio 2023, ha fornito le consuete indicazioni operative relativi agli interessi di rateazione e alle sanzioni civili per l’ambito d’interesse.

In particolare, per effetto della suddetta decisione, a decorrere dal 2 agosto 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’art. 2, c. 11, del D.L. 338/1989 (L. 389/1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’art. 116, commi 8 e 10, della L. 388/2000, sono i seguenti:

-          10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;

-          9,75% misura delle sanzioni civili.