È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto-legge 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In materia di materia lavoro, le disposizioni più interessanti sono le seguenti:

-          Pignoramento di crediti verso terzi. Viene modificato il c. 1 dell’art. 546 c.p.c., in virtù del quale, dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti (novità) dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

Viene introdotto anche un termine prescrizionale (nuovo art. 551-bis, c.p.c). Pertanto, salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse (si veda dopo). Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale in commento il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'art. 525 c.p.c. può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.

Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi;

-          Condizioni generali in materia di incentivi all’assunzione. Viene modificato il c. 1175 dell’art. 1 della L. 296/2006. In particolare, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro (novità), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il D.L. 19/2024 introduce anche il c. 1175-bis secondo cui, resta fermo il diritto ai benefici di cui al c. 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo c. 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione;

-          Appalti. Introdotto il nuovo c. 1-bis all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, per cui al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto deve essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell'appalto.

Inoltre, si stabilisce che la disciplina in materia di responsabilità solidale ex art. 29, c. 2 si applichi anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione illecita di prestatori di lavoro nei casi di cui all'art. 18, c. 2, del D.Lgs. 276/2003 nonché ai casi di appalto e di distacco irregolari di cui all'art. 18, c. 5-bis del medesimo D.Lgs. 276/2003;

-          Sanzioni. Viene riscritto il c. 445, art. 1, della L. 155/2018, lett. d), punto 1. Di conseguenza, gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'art. 3 del D.L. 12/2002 - L. 73/2002 (lavoro irregolare) e del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.L. 276/2003 (somministrazione illecita), all'art. 12 del D.Lgs.  136/2016 (violazioni in materia di distacco transnazionale), e all'art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. 66/2003 (violazioni in materia di durata massima, riposi giornaliero e settimanale).

Sono state anche inasprite le sanzioni penali. Con particolare riferimento all’art. 18 del D.Lgs. 276/2003, si prevede ora la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro in caso di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione di lavoro (in precedenza era prevista solo l’ammenda di € 50). Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000 (in precedenza solo ammenda da euro 500 a euro 2500).

Anche l'esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale è ora punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500 (in precedenza: solo ammenda da euro 750 ad euro 3750) e, se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500 (in precedenza: solo ammenda da euro 250 a euro 1250).

Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 276/2003 (agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività) ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, c. 1, lettera b), del D.Lgs. 276/2003 (agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche ex lege) o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (in precedenza, solo ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione).

Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, c. 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, c. 1, D.Lgs. 276/2003, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (in precedenza: solo ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione).

All’art. 18 del D.Lgs. 276/2003 sono, infine, stati inseriti quattro nuovi commi, in virtù dei quali, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione (c. 5-ter).

Gli importi delle sanzioni previste dall’art. 18 sono aumentati del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti (c. 5-quater).

L'importo delle suddette sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000 (c. 5-quinquies).

Il D.L. 19/2024 (art. 29, c. 5) abroga l’art. 38-bis del D.Lgs. 81/2015, relativo alla somministrazione fraudolenta.

Rideterminate le sanzioni in materia di prestazioni agricole occasionali a tempo determinato. In particolare (nuovo c. 354 dell’art. 1, L. 197/2022), in caso di superamento del limite di durata, il rapporto di lavoro, oggetto della comunicazione di cui al c. 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli indicati al c. 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del c. 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 124/2004;

-          Ispezioni. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui sopra, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.