Piattaforme food delivery: l’eccessivo tracciamento dei movimenti dei lavoratori è controllo a distanza
A cura della redazione
Il Garante privacy, nella Newsletter N. 480 del 2 agosto 2021, ha sanzionato una nota società che svolge attività di consegna di cibo e prodotti per mezzo di una piattaforma digitale, poiché dalle verifiche effettuate sono emerse numerose e gravi violazioni della normativa privacy europea e nazionale, dello Statuto dei lavoratori e della recente normativa a tutela di chi lavora con le piattaforme digitali.
Più precisamente dalle verifiche è emerso che la società effettuava un minuzioso controllo sulla prestazione lavorativa dei rider - attraverso la continua geolocalizzazione del loro dispositivo, che va ben oltre quanto necessario per assegnare l’ordine (ad es. rilevazione ogni 12 secondi della posizione, conservazione di tutti i percorsi per 6 mesi) - e mediante la conservazione di una elevata mole di dati personali raccolti nel corso dell’esecuzione degli ordini, tra i quali anche le comunicazioni con il customer care.
Il sistema raccoglieva infatti dati relativi a scostamenti di pochi minuti rispetto ai tempi stimati (ad es. ritiro dal cibo dal ristorante o consegna al cliente) o comunque predeterminati (ad es., tempo di effettivo spostamento del rider dal luogo in cui ha accettato il pick up).
Tutto ciò in violazione dello Statuto dei lavoratori che, per l’utilizzo di dispositivi dai quali possa derivare anche il controllo a distanza del lavoratore, richiede, prima dell’installazione, la sussistenza di esigenze determinate (sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e comunque la stipula di un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Secondo il Garante gli illeciti riguardavano anche la mancata trasparenza degli algoritmi utilizzati per la gestione dei rider, sia per l’assegnazione degli ordini sia per la prenotazione dei turni di lavoro.
La società dovrà fornire ai rider informazioni precise sul funzionamento del sistema di assegnazione degli ordini ed individuare misure per tutelare il diritto di ottenere l’intervento umano in grado di valutare compiutamente e, se del caso, correggere in modo sostanziale il funzionamento del sistema.
Spetta comunque alla società verificare, con cadenza periodica, la correttezza dei risultati degli algoritmi per ridurre al massimo il rischio di effetti distorti o discriminatori.
L’Autorità ha pertanto concesso alla società 60 giorni di tempo per correggere le violazioni riscontrate e ulteriori 90 giorni per completare gli interventi sugli algoritmi.
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