L’Inps, con circolare n. 29 del 9 febbraio 2011, ha adeguato le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2011 dai pescatori autonomi.    
Per il 2011 la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall’ISTAT nella misura dell’1,6% . La misura del salario giornaliero convenzionale risulta come segue:
- misura giornaliera Euro 24,72;     
- misura mensile (25gg) Euro 618,00.    
L’aliquota contributiva per l’anno 2011 aumenta fino al 14,61%. Il contributo mensile per l'anno 2011, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 90,29.
A decorrere dall’anno 2009 alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari è esteso l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino all’80% dell’ammontare stabilito. Lo sgravio compete non solo al personale dipendente assicurato in base alle norme di cui alla legge n. 413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) ed a quello associato in cooperative o compagnie, bensì anche ai pescatori “autonomi”.     
Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a Euro 18,06.     
Il versamento del contributo deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.