L’INPS, con il messaggio 15/09/2010 n.23240, ha precisato che il personale navigante per continuare a fruire dei trattamenti di mobilità e di integrazione salariale è tenuto a presentare all’Istituto previdenziale un’autocertificazione attestante di non aver prestato lavoro sia in Italia che all’estero a far data dall’inizio dell'erogazione della prestazione a sostegno del reddito.
Il beneficiario deve inoltre esibire in originale il libretto di volo o l’attestato di volo.
Se l’INPS continua a erogare la prestazione, la predetta documentazione va esibita con cadenza trimestrale.
In caso di omissione da parte dell’interessato, l’INPS sospenderà l’erogazione del trattamento che potrà riprendere solo a seguito dei documenti richiesti.
Il beneficiario invece decade dal trattamento se dai controlli effettuati risulta che ha prestato o sta prestando un’attività di lavoro.
La suddetta decadenza ha luogo anche quando il lavoratore non provvede a dare preventiva comunicazione alla sede INPS dello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di cig.