Personale navigante: l'esonero dal lavoro notturno non è automatico
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota prot. 4/02/2009 n.1, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che l'esonero dal lavoro notturno del personale navigante disciplinato dall'art. 53 del DLgs 151/2001(e dell'art. 11 del DLgs 66/2003) non trova in automatico applicazione, ma viene rimessa alla scelta delle parti sociali.
In passato il Ministero si era già espresso sull'argomento (risposta interpello 33/2007), ma il recente provvedimento di infrazione della Commissione europea datato 29/01/2009 (n. prot. 2006/2228) con il quale è stata messa in mora l'Italia, ha indotto il ministero a rivedere la propria posizione.
Infatti secondo la Commissione europea l'esonero delle lavoratrici madri dal lavoro notturno ai sensi del predetto art. 53 risulta contrastare con la normativa comunitaria creando in questo modo discriminazioni tra le lavoratrici.
Più precisamente le disposizioni europee esonerano le lavoratrici madri dal lavoro notturno quando quest'ultimo va a detrimento della loro salute e dietro presentazione della relativa documentazione sanitaria.
La normativa italiana invece impone un esonero automatico dal lavoro notturno andando al di là della protezione prevista in ambito comunitario.
La riconsiderazione complessiva dell'intera problematica da parte del Ministero del lavoro parte dal fatto che il personale navigante risulta esplicitamente escluso dal campo di applicazione del DLgs 66/2003 in quanto ha trovato una propria disciplina nel DLgs 185/2008 (che ha dato attuazione alla Direttiva 2000/79/Ce).
Secondo l'art. 7 del predetto decreto legislativo il personale di volo che ha problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per cui risulta idoneo.
Questa disposizione sottolinea la specificità del personale navigante rispetto ai lavoratori degli altri settori, anche con riferimento alla disciplina del lavoro notturno, rimettendo inevitabilmente alla contrattazione collettiva il compito di individuare modalità e misure di applicazione.
Ne consegue che le restrizioni previste dal DLgs 53/2001 e dal DLgs 66/2003 non possono trovare automatica applicazione dovendosi far riferimento esclusivamente al DLgs 185/2005 e alla regolamentazione delle parti sociali.
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