L’Inps, con il messaggio n. 6938 dell’11 settembre 2014, ha fornito precisazioni in merito all’incidenza dell’indennità di mobilità sull’accesso alla pensione anticipata e di vecchiaia contributiva per il personale di volo.
L’Istituto ricorda, innanzi tutto, che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 164/1997, il diritto alla pensione anticipata può essere conseguito con i requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo Volo, fino ad un massimo di cinque anni, a condizione che il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, 15 anni (requisito c.d. specifico).
Il periodo di godimento dell’indennità di mobilità, mentre è computato ai fini del requisito c.d. specifico, non può essere computato ai fini dello sconto di un anno ogni cinque anni, non essendo attività di lavoro svolta.