Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 2 del 2 febbraio 2011, ha precisato che, nell’ipotesi di assunzione di lavoratori collocati in regime di Cigs dal vettore aereo o da una società derivata, non è applicabile la riduzione del contributo obbligatorio del 10% ai fini del finanziamento della forma pensionistica complementare.
L’INPS ha già fornito, con la circolare n. 46/2009, le modalità e le istruzioni operative per l’utilizzo delle agevolazioni nel settore del trasporto aereo per il personale iscritto al Fondo Volo in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 164/1997, il quale ha aderito ai fondi di previdenza complementare.
In particolare, sulla riduzione dell’aliquota contributiva a favore del datore di lavoro, l’Istituto ha chiarito che per tali lavoratori, la cui aliquota piena è pari al 37,70% (di cui il 12,48% a carico del dipendente), l’importo dei contributi complessivamente dovuti al Fondo Volo, in virtù del beneficio concesso ex art. 1-bis della L. n. 291/2004, è pari al 22,48% (di cui il 10% a carico del datore di lavoro e il 12,48% a carico del dipendente). Si precisa, da ultimo, che tutti gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive previste a favore dei datori di lavoro che assumo il personale dei vettori aerei sospeso in Cigs sono posti a carico delle Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali, la quale può intervenire, esclusivamente, per il finanziamento di forme di previdenza obbligatoria e non per quelle di previdenza complementare.