Personale di volo: compatibilità del congedo parentale con il riposo dall'impiego
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 28/12/2007 n.37, rispondendo ad un'istanza d'interpello, ha precisato che i giorni di astensione dal lavoro per congedo parentale (art.32 T.U. maternità) possono essere fruiti dal personale di volo dipendente da aziende di trasporto aereo (hostess e stewards), in modo continuativo o frazionato, nei primi otto anni di vita del figlio, senza incidere sul numero dei giorni di riposo spettanti al medesimo dipendente in base ai turni di servizio a sviluppo mensile previsti dal DLgs 185/2005.
Secondo il Ministero infatti i due istituti possono essere fruiti entrambi poichè hanno natura diversa: il primo è rivolto alla cura dei figli, il secondo tutela la salute psicofisica del lavoratore.
Ne consegue che i giorni di riposo successivi al termine del periodo di congedo, sia esso fruito in modo continuativo o frazionato, rientrano nell'ambito dei turni di servizio predisposti mensilmente per il personale di volo, possono considerarsi a tutti gli effetti come ripresa dell'attività lavorativa.
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