Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 3915 del 20/03/2009, rispondendo all'interpello n. 28, ha chiarito che nei confronti del personale aeronavigante iscritto al Fondo Volo, titolare di un pensione di invalidità, trova applicazione il regime di cumulo con altri redditi previsto dalla L. 335/95 che prevede la riduzione della pensione del 25% o del 50% quando ricorrono le condizioni previste dalla tabella G allegata alla medesima legge, a cui eventualmente si aggiungono le ulteriori trattenute da calcolare sulla base della natura del reddito da lavoro conseguito (di natura subordinata o autonoma).
Il Ministero del lavoro ricorda inoltre che le pensioni e gli assegni di invalidità a carico dell'AGO, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente.
Invece le pensioni di invalidità liquidate con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni, a decorrere dal 1à gennaio 2001, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% della quota eccedente il minimo.