Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 63 del 23/12/2008, in riferimento alle modalità di computo dell'indennità di maternità dovuta al personale aeronavigante, ha precisato che -  fermo restando il diritto delle lavoratrici a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo, ex art. 22 D.Lgs. 151/2001 - la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità di maternità, secondo il combinato disposto degli artt. 12 della L. 153/69 e 51 del TUIR, si ottiene sottraendo, da tutte le somme ed i valori percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta, gli elementi retributivi indicati dall'art.  51, commi da 2 a 9, nonché tutti gli altri elementi retributivi indicati dall'art. 12 L. 153/69 i quali concorrono a determinare la base retributiva ai fini fiscali.
Tra gli elementi esclusi dalla base imponibile, sia ai fini fiscali che previdenziali, rientrano, nella misura del 50%, le indennità di trasferta e le indennità di navigazione e di volo.
Si precisa, da ultimo, che gli stessi criteri di computo si applicano, con trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, al personale aeronavigante con contratto part-time.