L’INPS, con il messaggio n. 513 del 6 febbraio 2019, ha reso noto che, in considerazione delle risultanze del bilancio preventivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali per l’anno 2019, dalle quali emerge che le somme accantonate nel fondo non sono sufficienti a far fronte al fabbisogno di copertura del contributo straordinario, occorre dare applicazione alla disposizione di cui all’art. 6, c. 1, del DI 95439/2016, il quale stabilisce che “qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti, provvederà ogni singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell’art. 33, c. 3, del D.Lgs. 148/2015”.

Ne consegue che, in via prudenziale, a partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019, il contributo straordinario, dovuto in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata, deve essere versato dalle aziende.