Il Ministero del Lavoro, di concerto con l’INL, con la circolare n. 18 del 23 novembre 2020, ha precisato che lo straniero che intende richiedere la conversione del permesso di soggiorno temporaneo (quello rilasciato ai sensi dell’art. 103, c. 2 del DL 34/2020) in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dovrà prima richiedere all’ITL il rilascio di un’attestazione che conferma la corrispondenza del Codice Ateco del datore di lavoro rispetto ai settori interessati dalla procedura di regolarizzazione.

Infatti come si ricorderà l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare introdotta dal Decreto Rilancio non ha riguardato tutti i settori produttivi ma solo i seguenti:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

La richiesta di attestazione (di cui all’art. 12, c. 9 del Decreto interministeriale 27/05/2020) deve essere inviata via mail dallo straniero all’ITL competente per luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Gli indirizzi mail istituzionali ai quali inviare la richiesta sono disponibili sul sito web dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali .

All’istanza dovrà essere allegato:

– copia del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dalla Questura recante le indicazioni di cui alla circolare 40467/2020; in alternativa, ove quest’ultimo non sia stato ancora rilasciato, la copia della ricevuta di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno rilasciata dagli Uffici Postali, contenente la dicitura “EMERS.2020”;

– contratto di lavoro subordinato (o copia della comunicazione UNILAV/Unimare) ovvero documentazione retributiva e previdenziale (es. prospetti paga, estratto conto contributivo, attestazione pagamento contributi lavoro domestico).

Per i rapporti di lavoro domestico la verifica viene effettuata sempre dall’ITL tramite richieste all’INPS territorialmente competente.

Una volta ottenuta tale attestazione sarà possibile depositare istanza di conversione alla Questura, tramite gli Uffici postali.