Il Ministero del lavoro, di concerto con l’INL, con la nota prot. n. 4079 del 7/05/2018, ha precisato che lo straniero che richiede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, può instaurare un rapporto di lavoro anche prima di averlo materialmente ottenuto dalla Questura.

Per stipulare un contratto di lavoro, secondo il Ministero del lavoro, è sufficiente la presentazione al datore di lavoro della ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La precisazione si è resa necessaria perché l’art. 5, c. 9-bis) del Testo unico immigrazione fa espresso riferimento solo al soggetto che richiede il permesso di soggiorno per lavoro, senza far menzione di quello che lo richiede per motivi familiari.

Poiché quest’ultimo consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche il permesso per lavoro subordinato, il Ministero del lavoro ritiene che la predetta disposizione possa trovare applicazione anche in tali casi.

Resta fermo che:

- la domanda di rilascio deve essere stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;

- il richiedente deve essere in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.