Permesso di soggiorno anche per il reato di matrimonio forzato
A cura della redazione
Il 5 aprile 2022 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge (A.C. 3200) che modifica l'articolo 18-bis del T.U. sull’immigrazione che consente il rilascio del permesso di soggiorno per violenza domestica anche alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio (Art. 558-bis c.p.). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato della Repubblica.
La modifica apportata dalla proposta di legge all'articolo 18-bis TU appare finalizzata a dare attuazione al paragrafo 4 dell'articolo 59 della Convenzione di Istanbul. Tale disposizione prevede infatti che gli Stati firmatari della Convenzione adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro Paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del Paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.
A tal fine, la disposizione prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime di atti di violenza in ambito domestico.
In sostanza la finalità del permesso di soggiorno è quella di consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza in ambito domestico, comprensiva di "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".
Il permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica reca la dicitura "casi speciali" e ha la durata di un anno, rinnovabile finché durino le esigenze umanitarie che he hanno giustificato il rilascio. Esso consente l'accesso ai servizi assistenziali ed allo studio nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro (di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 442 del 2000) o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi (comma 1-bis dell'art. 18-bis TU, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2 del D.L. 113/2018).
Si ricorda che il comma 5 dell'art. 18-bis TU precisa che le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari. L'estensione dell'applicazione della disposizione ai cittadini comunitari appare finalizzata a consentire a costoro, qualora siano vittime di violenza domestica, la permanenza nel territorio italiano anche in assenza dei requisiti economici o lavorativi richiesti per la conservazione del permesso di soggiorno dall'articolo 7 del Dlgs n. 30 del 2007.
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