Non è possibile fruire di un permesso retribuito per effettuare cure termali nel caso in cui il lavoratore non presenti la documentazione necessaria volta a provare l'indifferibilità delle cure al periodo di ferie. A tal fine la Corte di Cassazione, con la sentenza 27 novembre 2001 n. 14957, ha ritenuto la non sufficienza dell'attestazione contenuta nel modello prestampato dell'USL. L'attestazione medica deve infatti certificare l'indifferibilità delle cure, in quanto richieste da una patologia in atto al momento della richiesta del congedo; al modello prestampato dell'USL deve essere apposta dal medico competente l'espressione "indilazionabile per poter beneficiare del permesso retribuito.