L'INPS, con il messaggio n. 6512 del 4 marzo 2010, ha ribadito che, in materia di permessi ex art.  42, 5° co., del D.Lgs. n. 151/2001 (assistenza del disabile convivente), per l'accertamento del requisito della convivenza è condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).