Con la circolare n. 138 del 10 luglio 2001 l'Inps fornisce alcune precisazioni in materia di permessi, riposi e congedi a favore dei genitori di disabili gravi ai sensi dell'art. 42, ultimo comma, del D.lgs. 151/2001. Innanzitutto è precisato che un genitore può fruire delle agevolazioni anche se l'altro genitore non svolge attività lavorativa e ciò a prescindere dal requisito dell'età del figlio. Se però il figlio è maggiorenne è necessario che il genitore sia convivente altrimenti è richiesto il requisito della continuatività ed esclusività dell'assistenza al disabile. E' confermato inoltre che entrambi i genitori non possono fruire contemporaneamente della medesima agevolazione (permesso, riposo o congedo); è invece permesso che entrambi fruiscano contemporaneamente di agevolazioni differenti (non è ammessa la fruizione contemporanea del congedo parentale e del congedo straordinario per due anni di cui all'art. 80 della legge 388/2000). Le agevolazioni anzidette competono anche ai genitori adottivi o affidatari; non si considera affidamento "l'ingresso" del disabile minorenne in una comunità di tipo familiare. Ricordiamo infine che la nuova disposizione è entrata in vigore il 27 aprile 2001.