La Corte di Cassazione, con la sentenza 13/03/2023 n.7306, ha deciso che il lavoratore che fruisce dei 3 giorni di assistenza ai familiari portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992, può legittimamente alternare, nell’arco della giornata, momenti per finalità estranee a quelle assistenziali.

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, un lavoratore era stato licenziato per aver compromesso il regime fiduciario, abusando, secondo il datore di lavoro, dei 3 giorni previsti dalla Legge 104/1992.

Più precisamente il datore di lavoro, avvalendosi di un investigatore privato, aveva fatto pedinare il lavoratore fruitore dei 3 giorni di permesso mensile di cui alla Legge 104/1992, il quale aveva accertato che il dipendente durante le giornate aveva dedicato circa due ore alla lettura di libri presso giardini pubblici.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, dichiarato illegittimo sia dal Tribunale del lavoro che dalla Corte d’appello. I giudici di merito hanno ritenuto sostanzialmente garantita dal lavoratore l’assistenza ai genitori, sottolineando come l’onere di assistenza deve essere valutato con la necessaria flessibilità, in modo da poter considerare anche i bisogni personali e l’integrità dell’equilibrio psicofisico del dipendente.

L’azienda ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione che ha condiviso il giudizio dei giudici di merito ribadendo il proprio orientamento (v. Cass. n. 19580/2019; Cass. n. 21520/2019; Cass. n. 30676/2018; Cass. n. 23891/2018; Cass. n. 20098/2017) secondo cui è elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992, l’esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile, da intendere non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile.

In conclusione, nei casi in cui il lavoratore in permesso ex art. 33, comma 3 Legge 104/1992., svolga l’attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni dei congiunti in condizione di handicap grave, pur senza abdicare del tutto alle esigenze personali e familiari altre rispetto a quelle proprie dei congiunti disabili e pure a prescindere dall’esatta collocazione temporale di detta assistenza nell’orario liberato dall’obbligo della prestazione lavorativa, non potrà ravvisarsi alcun abuso del diritto o lesione degli obblighi di correttezza e buona fede, quindi alcun inadempimento.