L’INPS, con il messaggio 27/02/2017 n. 843, facendo seguito alla circolare 38/2017, ha precisato che nelle more delle implementazioni procedurali, gli unici civilmente ed i conviventi di fatto che intendono fruire dei 3 giorni di permesso ex lege 104/1992 possono presentare il modello SR08 soltanto in modalità cartacea.

Gli uniti civilmente possono anche fruire del congedo straordinario previsto dall’art. 42, c.5 del D.lgs. 151/2001, sempre in modalità cartacea, presentando il mod. SR64.

Più precisamente la domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite PEC, non essendo sufficiente una email ordinaria, o mezzo equivalente, come la raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello.

Nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto ad autocertificare sotto la propria responsabilità lo stato di coniuge, parte dell’unione civile/convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016.

L’INPS precisa che per conviventi di fatto si devono intendere due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Per quanto riguarda la qualificazione di “parte dell’unione civile” dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.

Trattandosi in entrambi i casi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto. Spetterà all’operatore provvedere, secondo le consuete modalità, all’espletamento dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Infine l’istituto previdenziale sottolinea che, ai sensi di legge, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.