L’INPS ha pubblicato una brochure che riepiloga i permessi ed i congedi di cui può fruire il lavoratore affetto da malattia oncologica e le prestazioni riconosciute, tra le quali l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.

Dalla brochure emerge che un vero e proprio permesso ad hoc per i malati oncologici non esiste. Questi possono fruire delle tutele tradizionali riconosciute al lavoratore affetto da disabilità oppure nei cui confronti è stata riscontrata un’invalidità.

In particolare, nel caso in cui dalla patologia oncologica discenda il riconoscimento dello status di disabilità grave, la legge riconosce diverse agevolazioni, sia nel caso in cui sia il lavoratore stesso a trovarsi in tale condizione, sia laddove il lavoratore debba assistere un familiare con disabilità grave (articolo 33 della legge 104/1992).

La lavoratrice o il lavoratore con disabilità grave hanno diritto a: 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore oppure 2 ore al giorno (1, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore)

La lavoratrice o il lavoratore che presta assistenza hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.

In caso di riconoscimento dell’invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% è possibile beneficiare, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno.

La legge n. 53/2000 ha introdotto la possibilità di usufruire di un congedo di due anni, continuativo o frazionato, per “gravi motivi familiari” (decessi, malattie gravi di familiari). Il congedo garantisce al dipendente la conserva-zione del posto di lavoro ma non dà diritto alla retribuzione e non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

L’articolo 42, comma 5 del D.Lgs 151/2001 ha previsto la possibilità di usufruire di un congedo retribuito di due anni per assistere familiari con disabilità in situazione di gravità, secondo un preciso ordine di priorità, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi: coniuge o parte dell’unione civile convivente, padre o madre, anche adottivi o affidatari, figlio convivente, fratello o sorella convivente, parente o affine entro il terzo grado convivente e figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo richiesto).

In merito al riconoscimento dell’invalidità civile, il certificato deve indicare l’esatta natura delle patologie invalidanti (in particolare quelle oncologiche) e la relativa diagnosi.

Anche nel caso in cui l’iter della domanda sia ancora in corso, per i soli malati oncologici è sempre possibile presentare una nuova domanda di aggravamento.

Inoltre, in caso di malattia oncologica, la legge prevede un iter accelerato per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 80/2006).

La visita deve infatti effettuarsi entro 15 giorni dalla domanda e gli esiti sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.

Nel febbraio del 2020 l’Inps ha stipulato anche un’altra convenzione con il Policlinico universitario Agostino Gemelli.

Anche in questo caso, a beneficio dei pazienti oncologici e dei minori, i medici coinvolti potranno redigere il certificato specialistico pediatrico o oncologico e consentire così un iter più veloce. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, la Commissione medica INPS competente si recherà presso il reparto di degenza del Policlinico Gemelli per effettuare la visita medica domiciliare.

Le domande di accertamento presentate dai malati oncologici, se complete della documentazione sanitaria necessaria, possono essere validate agli atti dalla competente Commissione medico legale, senza necessità di effettuare l’accertamento sanitario in presenza.

Tale modalità, anche per effetto dell’emergenza sanitaria in atto, è diventata ormai ordinaria in tutti i casi nei quali è possibile evitare l’accertamento in presenza.

Infine i malati oncologici hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le presta-zioni sanitarie necessarie al monitoraggio delle loro patologie, nonché per visite specialistiche, esami di laboratorio, strumentali o diagnostici e per l’acquisto di farmaci.

Se riconosciuti invalidi al 100% hanno diritto all’esenzione totale dal paga-mento per farmaci e visite per qualunque patologia.